PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a diretta gestione statale» sono inserite le seguenti: «o degli enti locali».
      2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «di beni culturali;» sono inserite le seguenti: «dagli enti locali per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno delle famiglie, attraverso la predisposizione di piani speciali in materia di scuola e di servizi alla persona;».